Legge Regionale 25 novembre 2002, n.20 (G.U.R.S. n. 54 del 29/11/2002 P.I^)
Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio Universitario in Sicilia
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Capo II
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Sezione I
Assetto organizzativo
Art. 7.
Enti regionali per il diritto allo studio universitario
Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.
Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali.
Gli enti, già Opere universitarie, di cui al comma 1, assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominati E.R.S.U.), aggiungendovi l’indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell’articolo 20 e operano sotto l’indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Ciascun ente individua la propria struttura organizzativa ai sensi dell’articolo 11, lettera e) ed istituisce in ognuna delle province regionali ove ha sede il consorzio universitario di cui all’articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così come modificato dall’articolo 32, uno sportello periferico per garantire agli studenti che ne hanno diritto gli interventi previsti dalla presente legge. Lo sportello è gestito direttamente dall’ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) territorialmente competente, nell’ambito di una programmazione di valenza regionale. Gli enti locali possono altresì aprire ulteriori sportelli informativi.
Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio.
Link Correlati
- Testo completo della legge “L.R. n° 20 del 25/11/2002 (G.U.R.S. n° 54 del 29/11/2002 P. I°”)
- Rinnovo della Commissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/02
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