Bando di concorso per la concessione di Prestiti Fiduciari
Anno Accademico 2008/2009
L’ ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Catania,
vista la Legge n. 390 del 2/12/1991;
visto il Dpcm del 9/4/2001;
vista la L.r. n. 20 del 25/11/2002;
visto il D.m. n. 33 del 3/11/2005;
visto il verbale del 20/4/2007 della Sottocommissione Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
visto il bando di concorso pubblicato in via sperimentale per l’anno accademico 2007/2008, in conformità alle direttive della citata Sottocommissione Regionale e della deliberazione del 29/3/2008 del C.d.A. dell’Ente, per la concessione di n. 100 prestiti fiduciari agevolati riservati a studenti universitari in possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando;
vista la direttiva del corrente anno con la quale l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, in considerazione delle risorse finanziarie inutilizzate per mancanza di partecipanti ai concorsi, ha disposto che gli Ersu siciliani ripetino la procedura concorsuale con riferimento all’a.a. 2008/2009;
bandisce per l’anno accademico 2008/2009 un concorso pubblico per la concessione di n. 100 prestiti fiduciari agevolati riservati a studenti universitari in possesso dei requisiti generali, economici e di merito previsti dal presente bando. In relazione ad eventuali risorse finanziarie aggiuntive l’Ente si riserva di procedere all’attribuzione di ulteriori benefici procedendo allo scorrimento delle graduatorie degli idonei. I suddetti benefici, erogati tramite l’Istituto bancario convenzionato con l’Ersu, consistono in prestiti in denaro dell’importo massimo per studente di € 5.000,00 – rimborsabili in 36 mesi con rate semestrali di pari importo – per i quali l’Ersu assume l’onere della garanzia, del pagamento degli interessi e di eventuali spese accessorie. Lo studente quindi non è tenuto a presentare garanzie reali o personali di terzi.
ART. 1 – Requisiti generali
Possono accedere al prestito gli studenti che nell’a.a. 2008/2009 sono iscritti -limitatamente al conseguimento del primo titolo del livello di studio- ad uno dei sotto elencati corsi presso l’Università di Catania, l’Accademia delle Belle Arti di Catania, gli Istituti musicali Bellini di Catania e di Caltanissetta ed eventuali altre istituzioni universitarie legalmente riconosciute di competenza territoriale dell’Ersu di Catania:
corso di specializzazione obbligatorio per l’esercizio della professione, ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D. Lgs n. 368/1999;
corso di dottorato di ricerca attivato ai sensi del D. Lgs n. 210/1998;
corso master universitario ex art. 3 c. 8 D.L. 509/1999 e art. 3 c. 9 DM n. 270/2004.
I prestiti non sono cumulabili con altri benefici in denaro per il diritto allo studio per lo stesso anno accademico di concessione del prestito mentre sono cumulabili con i servizi gratuiti. non è possibile tenere accesi due prestiti contemporaneamente.
La concessione del prestito è vincolata al formale impegno da parte dello studente a rimborsare il prestito nei termini fissati dall’apposita convenzione stipulata con l’ Istituto bancario convenzionato.
Per poter beneficiare del prestito lo studente deve risultare incensurato e non aver subito protesti e atti pregiudizievoli (fallimenti, sequestri, pignoramenti); sarà compito dell’Istituto di credito valutare l’onorabilità creditizia del beneficiario.
Sono esclusi dal prestito gli studenti stranieri che non hanno famiglia stabilmente residente in Italia.
ART. 2 – Requisiti economici
In via generale, le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del D.Lgs n. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenendo conto cioè delle integrazioni e modificazioni previste nel presente articolo, viene indicato con la sigla ISEEU.
Il requisito economico per richiedere il prestito è determinato dal valore ISEEU che non può superare le seguenti soglie limite:
Euro 25.000 per la generalità degli studenti
Euro 35.000 per gli studenti inseriti dalle istituzioni universitarie nei programmi di mobilità internazionale per l’ a.a. 2008/2009.
I redditi e il patrimonio da considerare sono quelli posseduti nell’anno 2008 dal nucleo familiare. Per l’accesso al beneficio previsto dal presente bando l’ Ersu di Catania assume come unità di riferimento la seguente composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda:
il richiedente i benefici;
tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafica del richiedente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
i genitori dello studente e gli altri figli fiscalmente a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di atto di separazione legale, divorzio o annullamento;
il genitore divorziato o separato che percepisce l’assegno di mantenimento dello studente;
le persone in affidamento ai genitori dello studente.
Lo studente è dichiarato “indipendente” rispetto al nucleo familiare di origine, e pertanto si tiene conto della situazione economica derivante dal nuovo nucleo familiare, quando ricorrono entrambi le seguenti condizioni:
residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
reddito da lavoro dipendente o assimilato fiscalmente dichiarato da almeno due anni non inferiore a Euro 6.500 con riferimento a un nucleo familiare di una persona. Per rapportare l’importo a più persone si utilizza la scala di equivalenza prevista dal D.Lgs n. 109/98 e dal Dpcm 9.4.2001.
Qualora lo studente, pur non vivendo più nella famiglia di origine, non abbia i requisiti per essere considerato indipendente si deve fare comunque riferimento ai componenti ed alle condizioni economiche/patrimoniali del nucleo familiare di origine, oltre a quelli del proprio nucleo.
E’ classificato nella categoria denominata “altri casi” lo studente coniugato/separato/divorziato/orfano di entrambi i genitori con nucleo familiare autonomo e in questo caso viene preso in considerazione il solo reddito complessivo dei componenti il proprio nucleo familiare.
Per i corsi di dottorato, qualora non ricorrano entrambi i requisiti di “indipendente”, viene assunto un nucleo familiare formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonchè dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef.
Ai sensi dell’art. 5 del Dpcm 9.4.2001 e dell’art. 3 del D.Lgs. 109/98, per l’accesso ai benefici previsti dal presente bando l’ERSU di Catania terrà conto delle seguenti integrazioni e/o modificazioni:
il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, considerati parte del nucleo familiare, concorrono nella misura del 50%;
i redditi e i patrimoni posseduti all’estero sono considerati secondo le stesse modalità del citato D.Lgs. 109/98 con le seguenti integrazioni:
i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31.12.2008, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 Euro al metro quadro;
i redditi e i patrimoni mobiliari posseduti all’estero sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento (legge n. 227/90 e s. m.);
viene adottata la maggiorazione di 0,2 del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. n.109/98 per il calcolo degli indicatori economici con riferimento ad ogni altro familiare universitario oltre lo studente richiedente;
la maggiorazione di 0,2 del parametro desunto dalla scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. n.109/98 in caso di assenza di un genitore è calcolata anche in assenza di figli minori e si raddoppia in caso di decesso di entrambi i genitori.
Gli studenti che hanno nel loro nucleo familiare persone con redditi prodotti all’estero e/o fabbricati ad uso abitativo all’estero (nel caso in cui tali redditi non siano inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia) dovranno produrre la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove sono stati prodotti i redditi. Le dichiarazioni tradotte in lingua italiana dovranno essere convalidate dall’autorità diplomatica italiana competente per territorio.
ART. 3 – Requisiti di merito
Il requisito di merito consiste nell’essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza alcun anno di fuori corso o ripetenza dall’anno di prima iscrizione al livello, indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Università/Istituto.
ART. 4 – Procedure di selezione
La domanda per la concessione del prestito, redatta esclusivamente su apposito modulo predisposto dall’Ersu, dovrà essere spedita o consegnata manualmente presso la sede dell’Ente di via Etnea n. 570, unitamente ai seguenti allegati:
Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.Lgs n. 109/1998) e relativa Attestazione, rilasciate da caaf/comune/sede Inps,
Copia di un documento di identità
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di prestito, complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, è fissato al 9/10/2009
Per le istanze inviate per posta fa fede la data del timbro postale.
Il modulo di domanda costituisce parte integrante del presente bando ed è qui scaricabile
Lo studente ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione per iscritto all’Ersu di qualsiasi evento rilevante ai fini del beneficio richiesto che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda. L’Ersu qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.
Il numero complessivo dei prestiti a disposizione sarà ripartito nelle tre categorie dei partecipanti (scuole di specializzazione, dottorati e master) in proporzione al numero degli studenti richiedenti e idonei appartenenti a ciascuno di esse.
Qualora sulla base delle risorse disponibili non fosse possibile concedere il prestito agevolato a tutti gli studenti idonei al suo conseguimento, si procederà con riferimento alle tre categorie dei partecipanti alla formulazione di tre distinte graduatorie di idonei, senza differenziazione per anno di corso, sulla base dell’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così suddiviso:
in relazione al merito dell’ultimo titolo conseguito, fino a 50 punti (voto di laurea max 45 e lode pari a 5)
in relazione al valore dell’indicatore Iseeu, fino a 50 punti.
A parità di punteggio in ciascuna graduatoria sarà data precedenza agli studenti che sono risultati idonei non beneficiari di borsa di studio per lo stesso a.a. 2008/2009 e successivamente allo studente più giovane.
L’Ersu con avviso pubblico comunicherà quando le graduatorie provvisorie saranno disponibili agli interessati presso la sede di Via Etnea, 570.
Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie dovranno essere presentati entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime.
Completata la procedura relativa ai ricorsi, verranno stilate le graduatorie definitive, che saranno pubblicate con le stesse modalità delle graduatorie provvisorie.
ART. 5 – Procedura di attivazione e rimborso del prestito
L’Ersu trasmetterà all’Istituto bancario i nominativi degli studenti risultati beneficiari impegnandosi di trasferire l’importo degli interessi sui prestiti concessi, e l’Istituto provvederà -valutata l’insussistenza di pregiudiziali creditizie (ad es. protesti, pignoramenti, fallimenti, ecc)- a stipulare con gli studenti beneficiari il contratto di prestito e ad erogare la somma dandone formale comunicazione all’Ersu corredata dalla copia dei contratti stipulati con gli studenti nonché dalla copia del piano di ammortamento redatto conformemente a quanto previsto in convenzione.
L’Ersu provvederà quindi ad accantonare il contributo in conto interessi ed eventuali spese accessorie che saranno corrisposti all’Istituto bancario secondo il piano di ammortamento stabilito.
Lo studente beneficiario dovrà rimborsare il prestito alla banca entro 36 mesi con rate semestrali costanti posticipate di pari importo, da pagarsi entro il giorno 28 dell’ultimo mese di ogni semestre, con inizio dell’ammortamento dal primo giorno del mese successivo alla data di erogazione del prestito.
ART. 6 – Decadenza dal beneficio e recupero del credito
Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di una qualunque delle rate di prestito da parte dello studente, l’Istituto bancario attiverà ogni azione utile al recupero bonario. In caso di pagamento effettuato dopo il giorno 5 del mese successivo a quello di scadenza della rata saranno applicati sulla rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso applicato per il prestito.
Trascorsi altri 25 giorni senza che il pagamento sia avvenuto si determinerà la decadenza dal beneficio e l’Istituto bancario entro i 15 giorni successivi darà comunicazione dell’insolvenza all’Ersu affinché quest’ultimo provveda, entro 3 mesi dalla segnalazione, al rimborso dell’intera esposizione dello studente inadempiente, detratta la somma degli eventuali interessi già erogati all’Istituto bancario.
A seguito della refusione del debito, l’Ersu subentrerà all’Istituto bancario e darà luogo alle procedure di recupero coattivo nei confronti dello studente inadempiente dell’intera esposizione in conto capitale, degli interessi già erogati dall’Ersu all’Istituto, degli interessi di mora e di eventuali spese accessorie.
Lo studente debitore dovrà rendere in un’unica soluzione il debito accertato a suo carico entro 30 giorni. dalla relativa comunicazione, che l’Ersu si riserva la facoltà di trasmettere anche ai familiari dello studente.
L’Istituto bancario potrà consentire l’estinzione anticipata della concessione: in tal caso il debitore sarà tenuto a rimborsare il debito residuo in linea capitale.
Il mancato rispetto delle norme di cui al presente bando comporterà l’esclusione o la decadenza del beneficio e, fino al completo saldo del debito, di tutti gli altri benefici del diritto allo studio eventualmente goduti dallo studente inadempiente.
ART. 7 – Trattamento dei dati
Ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno utilizzati dall’Ersu di Catania per le finalità di gestione del concorso, per le finalità di controllo e di ricerca statistica dell’Ente e potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per le medesime finalità. I dati personali saranno comunicati all’Istituto bancario al fine di consentire l’operatività del prestito.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso comporta pieno consenso al trattamento dei dati personali.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l’ammissione al beneficio e, alla mancata presentazione, consegue l’esclusione dello stesso.
Il titolare del trattamento è individuato nell’Ersu di Catania, con sede in via Etnea 570. Il responsabile dell’Ersu per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D..lgs n. 196/2003, è il Direttore, con sede per la funzione in Catania via Etnea n.570.
ART. 8 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al bando di concorso per la concessione delle borse di studio dell’Ersu di Catania a.a. 2008/2009 e si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia di diritto allo studio con i riferimenti normativi in esse contenuti.
Catania, 7 settembre 2009
Il Direttore
(Dott. Nunzio Rapisarda)